Art. 10 E’ eccezionale il veicolo che superi i limiti della sagoma o massa stabiliti negli art. 61 e 62 del CODICE DELLA STRADA.
Art. 61 SAGOMA LIMITE

- Fatto salvo quanto disposto nell’ art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
- Larghezza massima non eccedente 2.50 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purchè mobili
- Altezza massima non eccedente 4 m
- Lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 7.50 m per i veicoli ad un asse e 12 m per i veicoli isolati a due o più assi
- Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale compresi gli organi di traino, di 16.50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel Regolamento

